Diritto amministrativo e fallimentare

Specialisti in diritto amministrativo e procedure concorsuali in Trentino

 

Lo Studio Legale Graziadei opera anche nell'ambito del diritto amministrativo, con disponibilità a fornire assistenza e consulenza non solo a Denno, ma in tutta la provincia di Trento.

Per diritto amministrativo deve intendersi quel settore del diritto che si occupa di regolare l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A. nonché i rapporti tra la P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento, sia nel caso in cui la Pubblica Amministrazione agisca come autorità, spendendo potere autoritativo, sia quando la Pubblica Amministrazione agisce come un qualsiasi soggetto privato, utilizzando i mezzi e gli strumenti del diritto privato. 

Lo studio offre, anche, assistenza nella gestione della crisi dell'impresa, da sovraindebitamento, procedure concorsuali e fallimentari.

Il diritto soggettivo

Tra le situazioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo troviamo il diritto soggettivo, posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce a un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine a un bene, nonché tutela degli interessi afferenti al bene stesso in modo pieno e immediato. La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario (art.24, Cost.) e solo in alcune materie al giudice amministrativo, in base all'art. 103 della Costituzione che prevede la c.d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Si ha diritto soggettivo perfetto ogni qualvolta una norma di relazione (diretta a disciplinare comportamenti intersoggettivi) attribuisca a un soggetto un potere diretto e immediato per la realizzazione di un proprio interesse, a cui corrisponde un obbligo in capo a soggetti determinati o in capo a tutta la collettività.

Si hanno diritti c.d. condizionati quando l’esercizio di essi è sottoposto a una condizione risolutiva o sospensiva. Sono ipotesi in cui l’ordinamento acconsente al sacrificio del diritto un soggetto per la realizzazione di un vantaggio della collettività, come ad esempio nel caso di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001). 

L'interesse legittimo

L’interesse legittimo è una situazione giuridica individuale che ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento con la legge n. 5992/1889 istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato. Esso è previsto dalla nostra carta costituzionale che lo inserisce al fianco dei diritti soggettivi nell'art. 24 assicurandogli la massima tutela davanti alla giustizia amministrativa. Viene poi inserito anche nell'art. 113 in riferimento alla possibilità di impugnare gli atti della Pubblica Amministrazione dinanzi alla giurisdizione ordinaria o amministrativa. Infine nell'art. 103 quando la Costituzione afferma che gli organi della giustizia amministrativa hanno giurisdizione "per la tutela degli interessi legittimi". 

Tuttavia nessuno di questi citati articoli della Costituzione si occupa di dare un’espressa definizione del significato di interesse legittimo. La dottrina si è quindi preoccupata di trovare una definizione a questa situazione soggettiva.

Secondo il Casetta, l’interesse legittimo può configurarsi come quella "situazione giuridica di vantaggio, costituita dalla protezione giuridica di interessi finali che si attua non direttamente e autonomamente, ma attraverso la protezione indissolubile e intermediata di un altro interesse del soggetto, meramente strumentale, alla legittimità dell’atto amministrativo e soltanto nei limiti della realizzazione di tale interesse strumentale".

Mentre il diritto soggettivo è una posizione autonoma in quanto prevista compiutamente da una previsione di legge, l’interesse legittimo può essere espresso in termini di posizione non autonoma: l’utilità sperata dal titolare di questa posizione dipende dall'intermediazione provvedimentale dell’Amministrazione Pubblica. Una delle caratteristiche dell’interesse legittimo è la differenziazione: il titolare di questa posizione giuridica individuale è colui che nei confronti dell’esercizio del potere pubblico si trova in una situazione differenziata rispetto ad altri soggetti. L’interesse legittimo può inoltre definirsi una situazione qualificata in quanto la norma che disciplina l’esercizio del potere pubblico prende in considerazione indirettamente l’interesse legittimo individuale che coincide con quello pubblico. Si pensi all'esempio di un concorso pubblico: nel caso in cui la P.A. violi le disposizioni che regolano l’esercizio del potere (norme di azione) attribuendo un punteggio inferiore a un concorrente che non verrà quindi inserito nella graduatoria, questo soggetto può ricorrere al giudice amministrativo per avere l’annullamento dell’atto illegittimo. Dall'eliminazione dell’atto illegittimo (interesse primario alla legalità dell’azione amministrativa) consegue l’utilità che avrà il candidato una volta che, annullato l’atto illegittimo, verrà inserito nella graduatoria (interesse secondario). Questo soggetto sarà il titolare di un interesse legittimo pretensivo, di una situazione sostanziale individuale che si sostanzia in una pretesa del privato (nel caso di specie il soggetto esercita la pretesa di essere ammesso in graduatoria a fronte dell’eliminazione dell’atto illegittimo) e di un interesse legittimo oppositivo in cui il soggetto titolare si oppone all'adozione di determinati atti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica, come nel caso del soggetto espropriato che si oppone al provvedimento di esproprio. 

La dottrina ha elaborato vari criteri distinti gli tra interessi legittimi e diritti soggettivi. Un primo criterio, elaborato dal Guicciardi, si basa sulla natura della norma. Questa tesi parte dal presupposto che le norme si dividano in due categorie: norme di relazione che, attraverso un giudizio di relazione tra interessi diversi dei soggetti dell’ordinamento, tracciano una netta linea di demarcazione tra sfera giuridica della P.A. e sfera giuridica dei privati. Verrà a configurarsi violazione di un diritto soggettivo nel caso in cui la P.A. violi quella linea di demarcazione invadendo la sfera del privato. Le norme di azione invece regolano l’esercizio di un potere della P.A. (precedentemente attribuito attraverso le norme di relazione). Si avrà violazione di un interesse legittimo nel caso in cui la P.A. violi questo tipo di norme. 

Il secondo criterio si fonda sulla natura vincolata o discrezionale dell’attività esercitata. Nei confronti di un’attività vincolata, il privato vanterà un diritto soggettivo. Al contrario, nel caso di attività discrezionale, il cittadino può vantare solo un interesse legittimo.

DIRITTO FALLIMENTARE

Le procedure concorsuali sono gli strumenti attraverso i quali l’ordinamento detta le regole volte a gestire la situazione di crisi in cui versa un’impresa, quando questa non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.

Può infatti accadere che l’impresa si trovi in una situazione di difficoltà tale per cui il venir meno dell’equilibrio fra i costi e i ricavi, necessario alla prosecuzione dell’attività, provoca la mancanza dei mezzi di cui essa ha bisogno per far fronte ai propri impegni giuridico- economici.

Tale situazione di crisi, nella quale l’imprenditore non riesca ad adempiere ai predetti obblighi con i mezzi utilizzati normalmente, provoca effetti non solo sulla sua propria attività, ma anche su tutti i soggetti che hanno instaurato con lui rapporti di varia natura: in altri termini, la difficoltà della singola impresa può comportare conseguenze negative anche su tutti coloro che abbiano interagito con la stessa durante il corso della sua vita e della sua attività.

Il coinvolgimento di un indeterminato numero di interessi differenti comporta la necessità che il legislatore predisponga una serie di strumenti grazie ai quali la crisi dell’impresa possa essere utilmente gestita: ciò avviene allo specifico scopo di limitare il più possibile la produzione di effetti negativi all’esterno dell’impresa e, conseguentemente, al fine di tutelare tutti i portatori degli interessi implicati nella crisi medesima.

Tali strumenti sono rappresentati, appunto, dalle procedure concorsuali, le quali si possono differenziare a seconda:

  • dello scopo che intendono raggiungere, rappresentato alternativamente dal fine della conservazione dell’impresa o della liquidazione dei beni ad essa appartenenti;
  • le modalità con cui si intende raggiungere tali obiettivi, ossia la definizione di un accordo con i creditori ovvero una procedura imposta al debitore;
  • delle dimensioni o della natura dell’impresa in crisi.

 

Accordi di ristrutturazione del debito

L'imprenditore in stato di crisi deve depositare presso la cancelleria del tribunale un ricorso contenente la documentazione prevista dall'art. 161, cioè la documentazione richiesta in caso di concordato preventivo. In questo ricorso l'imprenditore chiede l'omologazione dell'accordo stipulato con almeno il 60 per cento dei crediti insieme ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei. Nella richiesta l'imprenditore deve anche indicare i termini per eseguire i pagamenti che sono (art. 161 bis comma 1 come modificato dal d.l. 83\2012):

  1. a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo raggiunto dall'imprenditore è anche pubblicato nel registro delle imprese, e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 

La pubblicazione dell'accordo produce due importanti effetti: 

1) Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione, salvo siano stati concordati. Vi è anche sospensione della prescrizione e impedimento delle decadenze in modo analogo a quanto accade in seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo (art. 168 l.f. comma 2). 

2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale si può reclamare innanzi alla corte d'appello entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L’Avvocato si occupa di istanze di fallimento, istanze di esdebitazione e di ammissione al passivo.