Civile - Diritti patrimoniali

Tutela dei diritti patrimoniali

Tra le competenze del nostro studio rientra la tutela dei diritti patrimoniali, ossia di quei diritti che hanno un contenuto economicamente valutabile. Anche per essi operiamo in sede giudiziale e stragiudiziale, accettando incarichi professionali sia a Denno, che nel resto della provincia di Trento, che in ogni zona d’Italia. Sono diritti patrimoniali per eccellenza i diritti reali, che lo Studio Graziadei difende grazie a una profonda conoscenza di tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento. L’esperienza da noi maturata riguarda le azioni a tutela della proprietà, del possesso, di accertamento di diritti reali, usucapione. Sempre nell'ambito dei rapporti patrimoniali, ci occupiamo altresì di successioni e recupero crediti.

Diritti reali

I diritti reali sono diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Si parla di diritto reale perché è un diritto che ha per oggetto una cosa (res). Caratteristiche dei diritti reali sono: l'assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l'alienante; l'immediatezza del potere sulla cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti come, ad esempio, nelle obbligazioni; la tipicità, cioè sono tali soltanto quelli stabiliti dalla legge (si parla di numero chiuso); la patrimonialità, in quanto il contenuto è suscettibile di essere valutato economicamente.

All'interno della categoria dei diritti reali si distinguono i c.d. ius in re propria e quelli in re aliena: il primo tipo è rappresentato dal diritto di proprietà (art. 832 c.c.), mentre i secondi sono i diritti reali su cosa altrui, o diritti "limitati", che si esercitano su cose di cui proprietario è un altro soggetto, con conseguente riduzione delle facoltà concesse al titolare del diritto. A loro volta, i diritti reali su cosa altrui si distinguono in diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), da non confondere con i diritti personali di godimento, che richiedono sempre l'intervento di un altro soggetto (es. bene concesso in locazione); e diritti reali di garanzia, che costituiscono un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito (pegno e ipoteca).

I diritti reali su cosa altrui sono caratterizzati dalla specialità, dalla limitatezza del contenuto del diritto, dalla possibilità di loro estinzione per non uso ventennale o per confusione (che si verifica quando il titolare di un diritto reale su cosa altrui diventa proprietario del bene).

Diritto successorio

Lo studio fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione alle problematiche sorte a seguito dell'apertura della successione.

Si occupa altresì di predisporre la dichiarazione di successione e di svolgere tutti gli adempimenti successivi, fornendo un’assistenza completa ai propri clienti.

La successione testamentaria

Nella successione testamentaria le quote possono essere differenti rispetto alla successione legittima e alla successione necessaria. 

Il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, detta "quota di riserva", sia destinata a determinati soggetti, i legittimari (coniuge, figli e ascendenti, in mancanza di figli). In mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre, la cosiddetta "quota disponibile", andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della volontà del de cuius di voler disporre anche della quota disponibile.

La quota di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che determinati soggetti conseguano una quota minima del patrimonio del de cuius, riconosce loro un titolo ereditario di "legittimari" che consente di acquistare detta quota di patrimonio anche nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione, detta quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos.

Sono legittimari, per il nostro ordinamento, il coniuge, i figli e gli ascendenti (questi ultimi solamente nel caso non concorrano con i figli). Così dicendo, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:

  • la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
  • la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.

La successione legittima

Si parla di successione legittima quando, mancando un testamento che identifica gli eredi, l'eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi. 

La successione si definisce "legittima" (o anche "ab intestato" o "intestata") non solo quando il de cuius non ha redatto testamento, ma anche quando nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio.

Al contrario si parla di successione testamentaria quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.

 

Quali sono i soggetti che ereditano (Gli eredi legittimi e i legittimari)

Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi: il coniuge; i discendenti; gli ascendenti e i collaterali; gli altri parenti; e, da ultimo, lo Stato.

Nella categoria dei successibili si individuano i c.d. legittimari, ossia il coniuge, i discendenti (figli) e, in caso di mancanza di figli, gli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado e, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires.

Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:

  • nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali; 
  • nel caso un soggetto muoia senza figli, fratello o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali; nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri; 
  • se un soggetto muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota; 
  • nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti e i genitori avranno almeno la metà del patrimonio. Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro; 
  • nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini); 

Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:

  • se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell'eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto a un terzo nel caso in cui concorra con più figli; 
  • se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità, salvo il diritto a un quarto degli ascendenti; 
  • se il coniuge non concorre con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l'intera eredità; 
  • il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene alla successione come un coniuge non separato. Nel caso di addebito ha diritto a un assegno vitalizio solamente nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione, godesse degli alimenti. 

Recupero crediti, procedimenti esecutivi, diritto fallimentare

La tutela dei diritti patrimoniali include anche la tutela dei diritti di credito e la conseguente attività di recupero delle somme che un soggetto (il debitore) ha ricevuto in prestito da un altro (il creditore). Lo Studio Graziadei è tra gli studi legali della provincia di Trento impegnati, appunto, nel settore del recupero crediti, a cui provvede mediante attività stragiudiziali, esecutive e conciliative.

In particolare, il recupero del credito ricomprende l’attività svolta nei confronti di un soggetto inadempiente (fisico e giuridico) che omette, in tutto o in parte, di onorare gli impegni di pagamento assunti a fronte di un contratto, di un diritto di comunione ovvero a seguito di accordi per esempio di fornitura di beni o servizi. 

Recupero coattivo del credito

Il procedimento volto al recupero coattivo del credito (c.d. procedimento monitorio) è instaurato tramite ricorso per decreto ingiuntivo, per far valere un credito liquido, certo ed esigibile, risultante da prova scritta, quali sono l’estratto autentico notarile e le fatture.

A seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso l’Autorità Giudiziaria competente unitamente ai documenti comprovanti il credito, il giudice, se ritiene il credito sufficientemente provato, emette decreto, in forza del quale ingiunge al debitore di pagare il creditore nel termine di 40 giorni dalla notifica del suddetto decreto o immediatamente in caso di concessione della provvisoria esecuzione.

Il giudice, nell'emanare il decreto ingiuntivo, è obbligato a concedere la provvisoria esecuzione se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, altrimenti può concedere la provvisoria esecuzione se ritiene che sussista grave pericolo di pregiudizio nel ritardo o se il creditore ha prodotto documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere (c.d. riconoscimento di debito).

Il creditore, a garanzia del proprio credito, può attivare, con ricorso all'Autorità Giudiziaria, la procedura per sequestro conservativo.

Il sequestro è considerato il provvedimento di natura cautelare e sommaria che può essere autorizzato su beni mobili o immobili del debitore o sulle somme a lui dovute, quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Il creditore, ai fini di soddisfacimento del proprio credito, può effettuare in danno del debitore pignoramento mobiliare, consistente nella ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti; pignoramento presso terzi, consistente nel pignoramento dei credito del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi; pignoramento immobiliare, consistente nel pignoramento degli immobili di proprietà del debitore.

Successivamente al pignoramento dei suddetti beni, il creditore, onde soddisfare il proprio credito, può richiederne la vendita e/o l’assegnazione.

L'azione revocatoria rappresenta un ulteriore strumento a tutela del credito: nell'ipotesi in cui il debitore distragga beni in pregiudizio alle ragioni creditorie, il creditore (revocante), ai sensi dell'art. 2901 c.c., può agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

Sono presupposti del rimedio descritto: il credito del revocante, il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo.

È prevista, inoltre, nell'ordinamento italiano (art. 2900 c.c.) un’altra azione (c.d. azione surrogatoria) a tutela del credito, che consente al creditore (surrogante) di sostituirsi al debitore (surrogato) nell'esercizio di diritti che quest’ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere.

La surrogatoria ha i seguenti presupposti: credito del surrogante, inerzia del debitore nell'esercizio dei propri diritti verso i terzi, pericolo d'insolvenza del debitore stesso.

La surrogatoria può avere per oggetto i diritti di credito e i diritti potestativi del debitore, di contenuto patrimoniale e non strettamente personali. Essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la surrogatoria mira a mantenere, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti per l’adempimento: a tal fine il creditore può agire verso i terzi oggetto di pretesa da parte del debitore inerte per acquisire al patrimonio di costui risultati economicamente utili.

Recupero del credito da fonte contrattuale

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, poiché ne sono conseguenza immediata e diretta.

Inoltre, il contraente il cui consenso fu manifestato per errore e/o estorto con violenza o carpito con dolo può chiedere l’annullamento del contratto.

Accertamento e risarcimento danni

Lo Studio Legale Graziadei offre ai propri clienti, in maniera completa, assistenza stragiudiziale e giudiziale di recupero degli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale. 

Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità da incidenti stradali, danni materiali, danni fisici (invalidità permanente, temporanea, morte, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), tutela dei superstiti ed eredi.

L'art. 2043 c.c. stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’Avvocato Graziadei si occupa della gestione di sinistri stradali e non, di risarcimento anche assicurativo.

In forza del suddetto principio di portata generale, chiunque cagioni con dolo o con colpa a terzi un danno nel corso di un sinistro stradale è tenuto a risarcire il medesimo. Sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata diretta del fatto illecito.

Il risarcimento del danno ha due forme: il risarcimento per equivalente, consistente nella dazione al danneggiato di una somma di denaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto; il risarcimento in forma specifica, consistente nella diretta rimozione del pregiudizio verificatosi.

Il danno risarcibile può essere patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale consiste nell'alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza del fatto illecito.

Segnatamente, il danno patrimoniale comprende il danno emergente (per tale intendendosi la diminuzione del patrimonio del danneggiato), sia il lucro cessante (per tale intendendosi il guadagno che la vittima dell’illecito avrebbe presumibilmente conseguito e che invece non ha conseguito in conseguenza dell’illecito sofferto).

Alla nozione di danno non patrimoniale, invece, risultano riconducibili il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale. 

Il primo di questi è inteso come sofferenza contingente, con il turbamento transeunte dell’animo, con i patemi, i disagi, le ansie ed il dolore.

Il danno biologico si configura come la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale che esplichi un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Il danno esistenziale è ravvisabile, invece, laddove vi sia una compromissione della dimensione esistenziale della persona.

Responsabilità contrattuale

Inadempimento contrattuale, vizio del bene o servizio fornito, ritardo nell'esecuzione del contratto, redazione di contratti tipici e atipici, consulenza, azioni di adempimento, annullamento, rescissione e risoluzione del contratto.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come anche il mancato guadagno, poiché ne sono conseguenza immediata e diretta.

L’Avvocato Graziadei si occupa della redazione di contratti: di locazione, preliminare, di comodato e di ogni tipo di contratto. È esperta nell’instaurazione di cause ed azioni aventi ad oggetto l’inadempimento contrattuale.